Infatti, hai ragione. Non sono un avvocato, ma nessuno dice che è un ladro, solo che ha venduto un oggetto falso (ritenuto falso da un esperto collezionista contattato da Pap) al prezzo di uno vero, dimostrando così di essere a conoscenza del valore dell'oggetto. Da una veloce consultazione in rete si trova questo al riguardo:
"In particolare, la giurisprudenza, con una lunga opera di interpretazione, ha elaborato dettagliatamente i limiti di operatività del diritto di cronaca; le condizioni, cioè, necessarie affinché il reato di diffamazione venga scriminato dalla causa di giustificazione in discorso. In sintesi, perché operi la scriminante, è necessario:
a) che vi sia un interesse pubblico alla notizia;
b) che i fatti narrati corrispondano a verità;
c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e serena, secondo il principiodella continenza.
Per quel che concerne il diritto di critica, invece, definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. In particolare, sul requisito della verità, se la critica riguarda un fatto è necessario che soltanto quello sia vero, non potendosi pretendere ontologicamente la verità su opinioni e valutazioni. La giurisprudenza ha inoltre specificato che per quanto riguarda in particolare la critica politica e sindacale il limite della continenza verbale sia da intendere in modo più ampio, purché la critica non si risolva in gratuiti attacchi personali."
Non saprei, se ci fosse un avvocato o uno studente di giurisprudenza potrebbe aiutarci a capire meglio.
Purtroppo in questo campo si parla sempre per sentito dire, ma per esperienza personale posso dire che denunciare per diffamazione, anche quando la diffamazione è reale, ( a mezzo stampa) non è così semplice.